[1]Emendamenti

[2](1) La presente convenzione puo' essere emendata con consenso unanime dei Governi contraenti che notificheranno al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici la loro accettazione per ogni emendamento apportato. (2) Gli emendamenti entreranno in vigore dopo 30 giorni dal deposito dell'ultima notifica di accettazione.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art12 · fonte su Normattiva