[1]Emendamenti
[2](1) La presente convenzione puo' essere emendata con consenso unanime dei Governi contraenti che notificheranno al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici la loro accettazione per ogni emendamento apportato. (2) Gli emendamenti entreranno in vigore dopo 30 giorni dal deposito dell'ultima notifica di accettazione.
Testo vigente dal 9 agosto 1974
