[1]Prosecuzione di determinati obblighi
[2]Il Governo contraente che recede dalla presente convenzione rimane giuridicamente debitore dell'Istituto per tutte le contribuzioni finanziarie che si era impegnato a versare e che non ha ancora versate e rimane vincolato agli obblighi assunti in base agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.
Testo vigente dal 9 agosto 1974
