[1]Notifiche

[2]Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici notifichera' quanto segue ai Governi firmatari e aderenti alla convenzione nonche' al direttore generale dell'Istituto: (a) tutte le firme; (b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; (c) l'entrata in vigore della presente convenzione; (d) il deposito di tutti gli strumenti di adesione; (e) l'accettazione e l'entrata in vigore di ogni emendamento apportato alla presente convenzione; (f) la ricostituzione dell'Istituto prevista all'articolo 5; (g) la cessazione della convenzione ai sensi dello articolo 10 (2); (h) ogni denuncia notificata ai sensi dell'articolo 10 (4); (i) la ricezione della notifica relativa all'avvenuta liquidazione dell'Istituto.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art13 · fonte su Normattiva