[1]Scioglimento

[2]Nel caso in cui l'Istituto sia messo in liquidazione, le sue attivita' verranno chiuse da liquidatori, nominati in conformita' di quanto e' disposto nell'articolo 8 (2) (i) dello statuto. Essi procederanno alla liquidazione degli averi dell'Istituto e all'estinzione delle sue obbligazioni. Tutte le eccedenze saranno ridistribuite fra i Governi contraenti in proporzione al totale delle contribuzioni versate all'Istituto da ciascuno di essi; tali eccedenze verranno esclusivamente adoperate a fini di pubblica utilita'; nessuna forma di dividendi o altra qualsiasi somma sara' versata ai membri dell'Istituto, ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del personale, funzionari, impiegati o agenti dell'istituto, ne' a persone fisiche o giuridiche che abbiano un qualsiasi interesse personale o privato nelle attivita' dell'Istituto. L'onere dell'eventuale disavanzo sara' assunto dai Governi contraenti nella stessa proporzione di quella utilizzata per il calcolo delle rispettive contribuzioni relative all'esercizio in cui avra' luogo lo scioglimento dello Istituto.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art6 · fonte su Normattiva