[1]Ricostituzione dell'Istituto

[2]Con le modalita' previste nell'articolo 24 dello statuto, l'Istituto puo' essere a qualsiasi momento ricostituito in un ente non governativo, sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato. La personalita' giuridica dell'Istituto dopo la sua trasformazione sara' riconosciuta dallo Stato sul territorio del quale avra' luogo la ricostituzione.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art5 · fonte su Normattiva