[1]Controversie

[2](1) Ogni controversia che possa insorgere fra due o piu' Governi contraenti circa diritti o doveri riferentisi all'Istituto sara' sottoposta alla competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia che, a tal fine, potra' essere adita a domanda di una qualsiasi delle parti. (2) Prima dello scadere di due mesi dalla data alla quale una delle parti avra' notificato all'altra che esiste, a suo avviso, una controversia, le parti possono decidere, di comune accordo, di non adire la Corte internazionale di giustizia e di sottoporre la controversia a un giudizio arbitrale o di risolverla in altro modo. Scaduto inutilmente detto termine, ciascuna parte puo' portare la controversia alla decisione della Corte.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~convenzione-art7 · fonte su Normattiva