- 1)La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Competenti degli Stati Contraenti ai sensi dell'articolo 15 non puo' essere inferiore al minimo vigente nello Stato Contraente in cui il beneficiario risiede.
- 2)Gli accordi amministrativi previsti all'articolo 26 prevederanno le modalita' di applicazione di quanto disposto nel precedente paragrafo.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
