• 1)La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Competenti degli Stati Contraenti ai sensi dell'articolo 15 non puo' essere inferiore al minimo vigente nello Stato Contraente in cui il beneficiario risiede.
  • 2)Gli accordi amministrativi previsti all'articolo 26 prevederanno le modalita' di applicazione di quanto disposto nel precedente paragrafo.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art17 · fonte su Normattiva