Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica l'evento che da' luogo alla prestazione, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi di tale evento il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altro Stato Contraente, o puo' far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art18 · fonte su Normattiva