delle controversie in materia di investimento 1. Le controversie, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti effettuati da detto investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altra Parte Contraente saranno, per quanto possibile, ricomposte in via amichevole. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte, secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di ricomposizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: (a) al tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere; (b) ad un Tribunale Arbitrale secondo le disposizioni di cui al protocollo; (c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento" per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 in materia di "Composizione delle Controversie in materia di Investimento fra Stati e Cittadini di altri Stati". 3. Nessuna Parte Contraente dovra' trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita alla procedura di arbitrato finche' non siano stati esperiti detti procedimenti e l'altra Parte Contraente non abbia rispettato o non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione in conformita' alle leggi interne.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;32~accordo-art9 · fonte su Normattiva