[1]Salvaguardia agricola

[2]In deroga alle altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 24, qualora, data la particolare sensibilita' dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti perturbasse o minacciasse di perturbare gravemente i mercati dell'altra Parte, il Consiglio di cooperazione esaminera' immediatamente la questione per trovare una soluzione adeguata. In attesa della decisione del Consiglio di cooperazione e laddove circostanze eccezionali richiedano un'azione immediata, la Parte lesa potra' adottare le misure provvisorie necessarie per limitare o riparare i danni. Nell'adozione di tali misure provvisorie la Parte lesa tiene conto degli interessi di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art16 · fonte su Normattiva