[1]Salvaguardia agricola
[2]In deroga alle altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 24, qualora, data la particolare sensibilita' dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti perturbasse o minacciasse di perturbare gravemente i mercati dell'altra Parte, il Consiglio di cooperazione esaminera' immediatamente la questione per trovare una soluzione adeguata. In attesa della decisione del Consiglio di cooperazione e laddove circostanze eccezionali richiedano un'azione immediata, la Parte lesa potra' adottare le misure provvisorie necessarie per limitare o riparare i danni. Nell'adozione di tali misure provvisorie la Parte lesa tiene conto degli interessi di entrambe le Parti.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
