[1]Abolizione accelerata delle tariffe da parte del Sudafrica

[2]1. Su richiesta del Sudafrica, la Comunita' esamina le proposte relative ad un calendario accelerato dell'abolizione delle tariffe per le importazioni di prodotti agricoli in Sudafrica, associato all'eliminazione di tutte le restituzioni all'esportazione per le esportazioni verso il Sudafrica degli stessi prodotti originari della Comunita' europea. 2. Qualora la Comunita' accolga la domanda, i nuovi calendari per l'abolizione delle tariffe e l'eliminazione delle restituzioni all'esportazione si applicano simultaneamente a partire da una data concordata dalle due parti. 3. Qualora la Comunita' respinga la domanda, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente accordo sull'abolizione delle tariffe.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art17 · fonte su Normattiva