[1]NUOVO ARTICOLO 25

[2]Dichiarazione del fornitore

[3]1. Quando in Sudafrica si compila una prova dell'origine per prodotti originari nella cui produzione sono state utilizzate merci provenienti dalla SACU e che sono stati ivi oggetto di lavorazione o trasformazione senza acquisire il carattere originario preferenziale, si tiene conto delle dichiarazioni dei fornitori rilasciate per tali merci ai sensi del presente articolo. 2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 fungono da dimostrazione della lavorazione o trasformazione cui sono state sottoposte nella SACU le merci in questione al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari del Sudafrica e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo. 3. Il fornitore compila una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci nella forma specificata all'Allegato V su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione. La dichiarazione e' redatta conformemente alle disposizioni di diritto interno dei paesi in cui e' redatta e reca la firma manoscritta originale del fomitore. 4. lI Sudafrica chiede alle autorita' competenti della SACU di effettuare verifiche delle dichiarazioni dei fornitori in maniera casuale o ogniqualvolta le autorita' doganali nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticita' o sull'esattezza delle informazioni fornite. 5. Il Sudafrica provvede ai necessari accordi amministrativi con le autorita' competenti della SACU per assicurarsi che le disposizioni del paragrafo 4 siano pienamente applicate.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-1-art25 · fonte su Normattiva