[1]Pesca

[2]La cooperazione in questo settore mira a favorire la gestione e l'utilizzo sostenibili delle risorse della pesca tenendo conto degli interessi a lungo termine delle due Parti. Essa si realizzera' mediante lo scambio di informazioni e l'elaborazione e l'attuazione di intese che potranno riguardare le aspirazioni delle Parti in campo economico, commerciale, scientifico, tecnico e in materia di sviluppo. Queste intese formeranno oggetto di un accordo sulla pesca distinto e reciprocamente vantaggioso che le Parti si impegnano, nella misura del possibile, a concludere quanto prima.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art62 · fonte su Normattiva