[1]Servizi
[2]Le parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dei servizi, in generale, e nei settori bancario, assicurativo e degli altri servizi finanziari, in particolare, mediante le seguenti azioni specifiche:
[3](a) promozione degli scambi di servizi; (b) scambio, se del caso, di informazioni sulle norme, leggi e regolamenti che disciplinano il settore dei servizi delle due parti; (c) potenziamento dei servizi finanziari e del controllo finanziario sul piano della contabilita', della revisione contabile, del monitoraggio e della regolamentazione, ad esempio promuovendo la realizzazione di programmi di formazione.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
