[1]Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi

[2]1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno: tre anni copie della dichiarazione e della fattura, della bolla di consegna o dell'altro documento commerciale cui e' allegata tale dichiarazione, nonche' di tutti i documenti atti a dimostrare la correttezza delle informazioni fornite in tale dichiarazione. 4. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 5. Le autorita' doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-1-art27 · fonte su Normattiva