In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale concernente la creazione da parte di due o piu' Stati di organizzazioni di esercizio in comune o di organismi internazionali di esercizio. Il Governo della Repubblica italiana accetta che il Governo della Repubblica del Senegal, in conformita' agli articoli 2 e 4 ed agli allegati del trattato relativo ai trasporti aerei in Africa firmato dal Senegal a Yaounde' il 28 marzo 1961, si riserva il diritto di designare la Societa' Air Afrique come strumento da lui prescelto per l'esercizio dei servizi concordati.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art13 · fonte su Normattiva