[1]personale degli agenti ferroviari

[2]I funzionari ed agenti ferroviari degli Stati contraenti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato contraente, ricevono la protezione e l'assistenza di cui beneficiano i funzionari e gli agenti corrispondenti di detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art17 · fonte su Normattiva