[1]personale degli agenti ferroviari
[2]I funzionari ed agenti ferroviari degli Stati contraenti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato contraente, ricevono la protezione e l'assistenza di cui beneficiano i funzionari e gli agenti corrispondenti di detto altro Stato contraente.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
