Art. 21 (Convenzione) — Atti a danno degli agenti
1 - Qualora, conformemente alle disposizioni del comma 2 dello art. 20 della presente Convenzione, gli Agenti esercitino le loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, essi beneficiano di protezione ed assistenza da parte degli agenti di questo Stato. 2 - Agli atti commessi contro gli agenti di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato, si applicano le norme previste dall'ordinamento di quest'ultimo.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
