[1]Le Parti collaborano al fine di prevenire le attivita' illegali quali:

[2]- attivita' illegali nel settore economico, compresa la corruzione; - operazioni illegali di merci varie, compresi rifiuti industriali e traffico illecito di armi; - contraffazioni.

[3]La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori:

[4]- elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - creazione di centri d'informazione; - migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - formazione del personale e sviluppo delle infrastrutture per la ricerca; - elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art68 · fonte su Normattiva