Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'art. 10 saranno effettuati per il credito o il debito secondo i casi, di un Conto in dollari statunitensi denominato "Conto generale dollari C.A.I." (Convenio Argentino italiano) che l'Ufficio italiano dei Cambi agendo in rappresentanza del Governo italiano, aprira' a nome del "Banco Central de la Repubblica Argentina", il quale agira' in rappresentanza del Governo argentino. Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, i pagamenti dell'Argentina a favore dell'Italia potranno anche essere effettuati a tramite di Banche o Istituti autorizzati ad operare in cambi stabiliti in entrambi i Paesi. A tal uopo le Banche italiane apriranno a nome dei propri corrispondenti in Argentina "Conti speciali dollari C.A.I.", che saranno considerati come sottoconti del "Conto generale dollari C.A.I." (Convenio Argentino italiano) previsto al precedente paragrafo. I pagamenti relativi alle rimesse di aiuto familiare continueranno ad essere effettuati come sino ad ora, vale a dire tramite del "Banco Central de la Repubblica Argentina" e dell'Ufficio italiano dei Cambi, direttamente.

Testo vigente dal 7 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324~protocollo-art11 · fonte del testo