Art. 10 (Protocollo)
Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina saranno effettuati in dollari statunitensi alle condizioni previste nel presente Accordo ed in conformita' con le regolamentazioni in materia di cambi vigenti in entrambi i Paesi.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
