Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina saranno effettuati in dollari statunitensi alle condizioni previste nel presente Accordo ed in conformita' con le regolamentazioni in materia di cambi vigenti in entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 7 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324~protocollo-art10 · fonte del testo