Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti italiani, l'Ufficio italiano dei Cambi potra' dare facolta' alle Banche italiane di aprire crediti documentari e, reciprocamente, il Banco Central de la Republica Argentina potra' permettere agli Istituti autorizzati argentini di aprire crediti documentari per finanziare le esportazioni argentine in Italia. Tali operazioni si svolgeranno d'accordo con la pratica bancaria ed il loro rimborso si effettuera' a tramite dei conti previsti negli articoli 17, 18 e 21, secondo i casi.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art31 · fonte del testo