Il Governo della Repubblica italiana facilitera', entro i limiti delle facolta' che normalmente esercita in tale materia, le esportazioni verso la Repubblica Argentina delle merci previste nella lista 8, e, da parte sua, il Governo Argentino concedera' tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione di dette merci nella Repubblica Argentina.

Testo vigente dal 7 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324~protocollo-art4 · fonte del testo