[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN, SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA Il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, d'ora innanzi chiamati le "Parti", - confermando la loro adesione alle finalita' ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per la Nuova Europa e di altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; - in virtu' delle disposizioni del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan firmato e Taskhent il 17 settembre 1997; - desiderosi di promuovere i rapporti di cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa e nello spirito del Partenariato per la Pace; - desiderando promuovere rapporti amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei rispettivi Paesi; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti contraenti definiranno e svilupperanno la cooperazione nel settore della difesa su basi di uguaglianza, partenariato e vantaggio reciproco. Le Parti daranno vita e rapporti di cooperazione nei seguenti settori in base alle leggi nazionali dei rispettivi Stati: - politica di difesa e di sicurezza; - importazione, esportazione e transito di armamenti; - struttura di comando delle Forze Armate e controllo democratico su di esse; - supporto e organizzazione logistica; - amministrazione e gestione del personale militare e civile; - addestramento militare basico e avanzato e istruzione del personale militare delle Forze Armate dei rispettivi Paesi: - attivita' di comunicazione e informazione nell'ambito delle Forze Armate; - leggi militari, scienza e storia militare; - attivita' culturali, artistiche e sportive per il personale militare e le loro famiglie nel quadro del Comitato lnternazionale dello Sport Militare (CISM); - cooperazione civile-militare (CIMIC); - cooperazione e interazione nello spirito del Programma del Partenariato per la Pace Per mutuo accordo, le Parti possono cooperare in altri settori di interesse reciproco.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;324~accordo-art1 · fonte su Normattiva