[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA
[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN, SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA Il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, d'ora innanzi chiamati le "Parti", - confermando la loro adesione alle finalita' ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per la Nuova Europa e di altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; - in virtu' delle disposizioni del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan firmato e Taskhent il 17 settembre 1997; - desiderosi di promuovere i rapporti di cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa e nello spirito del Partenariato per la Pace; - desiderando promuovere rapporti amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei rispettivi Paesi; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti contraenti definiranno e svilupperanno la cooperazione nel settore della difesa su basi di uguaglianza, partenariato e vantaggio reciproco. Le Parti daranno vita e rapporti di cooperazione nei seguenti settori in base alle leggi nazionali dei rispettivi Stati: - politica di difesa e di sicurezza; - importazione, esportazione e transito di armamenti; - struttura di comando delle Forze Armate e controllo democratico su di esse; - supporto e organizzazione logistica; - amministrazione e gestione del personale militare e civile; - addestramento militare basico e avanzato e istruzione del personale militare delle Forze Armate dei rispettivi Paesi: - attivita' di comunicazione e informazione nell'ambito delle Forze Armate; - leggi militari, scienza e storia militare; - attivita' culturali, artistiche e sportive per il personale militare e le loro famiglie nel quadro del Comitato lnternazionale dello Sport Militare (CISM); - cooperazione civile-militare (CIMIC); - cooperazione e interazione nello spirito del Programma del Partenariato per la Pace Per mutuo accordo, le Parti possono cooperare in altri settori di interesse reciproco.
Testo vigente dal 22 novembre 2003
