cooperazione tra le Parti verra' attuata nelle forme sottoindicate: - visite ufficiali e incontri di lavoro di delegazioni ufficiali dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate; - frequenza di corsi di addestramento presso Scuole Militari di formazione basica e avanzata e presso Scuole di specializzazione, conformemente alle procedure concordate tra le Parti; - visite e incontri di lavoro di personale delle rispettive Forze Armate, viaggi di istruzione, visite a reparti a osservatori; - scambio di esperienze, consulenza, seminari, conferenze, simposi ed esposizioni; - scambio di informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari; - manifestazioni culturali e sportive nell'ambito del CISM; - inviti reciproci di reparti militari per la partecipazione ad esercitazioni nello spirito del Programma del Partenariato per la Pace da svolgersi sui rispettivi territori. Per mutuo accordo, le Parti potranno proporre altre forme di cooperazione purche' rientrino nel quadro di questo Accordo.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;324~accordo-art2 · fonte su Normattiva