attivita' militari nel settore operativo/addestrativo saranno coordinate dai rappresentanti delle rispettive Forze Armate dei Paesi delle Parti contraenti. Se necessario, saranno organizzati colloqui bilaterali specifici e periodici alternativamente nei due Paesi in date da convenirsi di comune accordo. Alle riunioni potranno partecipare anche rappresentanti delle singole Forze Armate, e seconda del casi. Verra' di norma stabilito un piano annuale di cooperazione militare da parte dei rappresentanti delle rispettive Forze Armate, entro una data ragionevole che consenta la realizzazione del piano nel corso dell'anno successivo. Per le attivita' tecniche nel settore dei materiali di difesa, le Parti, previo accordo, potranno istituire un Comitato Paritetico di cui faranno parte esperti del settore. Tale Comitato promuovera' la cooperazione bilaterale tecnica e industriale. Avranno luogo riunioni alternativamente nei due Paesi.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;324~accordo-art3 · fonte su Normattiva