[1]Cooperazione generale

[2]1. Attuazione

  • 1)Sulla base del presente Accordo gli organismi autorizzati dalle Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevederanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle stesse attivita'.
  • 2)Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti, di comune accordo.
  • 3)Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Armenia.
  • 4)Eventuali consultazioni degli organismi autorizzati dalle Parti avverranno secondo principi di rotazione a Yerevan ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica italiana e le Forze Armate della Repubblica dell'Armenia. 2. Campi La Cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata alle seguenti aree:
  • 1)politica di sicurezza e difesa;
  • 2)formazione militare-legale;
  • 3)ricerca e sviluppo, supproto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
  • 4)operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
  • 5)strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale;
  • 6)organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
  • 7)formazione nell'ambito dell'organizzazione per la mobilitazione;
  • 8)questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari;
  • 9)formazione ed addestramento in campo militare;
  • 10)sanita' militare;
  • 11)storia militare;
  • 12)sport militare;
  • 13)altri settori militari di interesse comune delle Parti. 3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
  • 1)visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
  • 2)scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
  • 3)incontri tra rappresentanti autorizzati dalle Parti nel settore della Difesa;
  • 4)addestramento del personale e riqualificazione professionale presso gli istituti formativi militari;
  • 5)scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari;
  • 6)partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra gli organismi autorizzati dalle Parti;
  • 7)partecipazione ad esercitazioni militari;
  • 8)visite di navi, aeromobili ed altre strutture militari;
  • 9)scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
  • 10)supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa;
  • 11)altre campi militari reciprocamente concordati dalle Parti.

Testo vigente dal 20 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;191~accordo-art2 · fonte su Normattiva