1. Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha la facolta' di prendere decisioni nei casi ivi specificati. 2. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. 3. Le sue decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art76 · fonte su Normattiva