[1]di carattere generale

[2]1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':

  • a)i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
  • b)i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

[3]2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano:

  • a)i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
  • b)i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~protocollo-4-art2 · fonte su Normattiva