[1]di carattere generale
[2]1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
- a)i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
[3]2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano:
- a)i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
