[1]bilaterale dell'origine

[2]1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Libano si considerano materiali originari del Libano, Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo. 2. I materiali originari del Libano incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~protocollo-4-art3 · fonte su Normattiva