[1]diagonale dell'origine

[2]1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari di uno dei paesi firmatari di un accordo euromediterraneo di associazione ai sensi degli accordi tra la Comunita' e il Libano e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Libano, si considerano originari della Comunita' o del Libano. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Questo paragrafo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo. 2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originali della Comunita' o del Libano unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Libano supera il valore dei materiali utilizzati originali di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1 - In caso contrario, detti prodotti si considerano originali del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originali i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originali degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Libano. 3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e il Libano si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine. 4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~protocollo-4-art4 · fonte su Normattiva