dei voti 1. I membri esportatori detengono congiuntamente 1 000 voti ed i membri importatori detengono congiuntamente 1 000 voti. 2. I voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: 150 voti sono divisi in parti uguali tra tutti i membri esportatori, la cifra essendo arrotondata al numero intero piu' vicino per ciascun membro; la rimanenza dei voti e' ripartita proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni nette di juta e di articoli di juta per le tre precedenti campagne agricole di juta, sotto riserva che nessun membro esportatore detenga piu' di 450 voti. I voti in eccedenza del massimo vengono ripartiti tra tutti i membri esportatori che detengono meno di 250 voti ciascuno proporzionalmente alla loro quota di transazioni. 3. I voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: ciascun membro importatore detiene inizialmente un massimo di cinque voti, rimanendo inteso che il numero totale dei voti iniziali cosi' detenuti non puo' superare 150 voti. La rimanenza dei voti e' ripartita in proprorzione al volume annuo medio delle loro importazioni nette di juta e di articoli di juta per un periodo di tre anni, avente inizio quattro anni civili prima della ripartizione dei voti. 4. Il Consiglio suddivide i voti per ogni esercizio, all'inizio della prima sessione dell'esercizio, in conformita' con le diposizioni del presente articolo. Questa ripartizione rimane in vigore per il periodo rimanente dell'esercizio, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo. 5. Quando la composizione dell'Organizzazione cambia oppure quando il diritto di voto di un membro e' sospeso o ristabilito in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformita' con le disposizioni del presente articolo. Il Consiglio fissa la data alla quale la nuova ripartizione avra' effetto. 6. Non puo' esservi un frazionamento dei voti. 7. Quando si arrotonda al numero intero piu' vicino, ogni frazione inferiore a 0,5 e' arrotondata al numero intero immediatamente inferiore ed ogni frazione superiore o uguale a 0,5 e' arrotondata al numero intero immediatamente superiore.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art10 · fonte su Normattiva