generali dei membri 1. Per tutta la durata del presente Accordo i membri fanno di tutto e cooperano per favorire la realizzazione dei loro scopi ed evitare che siano adottati provvedimenti contrari a tali scopi. 2. I membri si impegnano ad accettare di essere vincolati dalle decisioni adottate dal Consiglio in virtu' delle disposizioni del presente Accordo e prendono cura di astenersi dall'applicare provvedimenti che avrebbero come effetto di limitare o di ostacolare tali decisioni. 3. La responsabilita' dei membri che deriva dal funzionamento del presente Accordo, sia nei confronti dell'organizzazione ovvero nei confronti di parti terze, e' limitata ai loro obblighi relativi ai contributi in conformita' del capitolo VI.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art34 · fonte su Normattiva