1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente Accordo alle condizioni determinate dal Consiglio e che comprendono un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio puo' tuttavia accordare una proroga ai governi che non possono depositare il loro strumento di adesione entro il termine stabilito. 2. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art41 · fonte su Normattiva