e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio, elegge, per ciascun anno che corrisponde alla campagna agricola della juta, un Presidente ed un Vice-Presidente che non sono rimunerati dall'Organizzazione. 2. Il Presidente d il Vice-Presidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri esportatori, l'altro tra quelli dei membri importatori. La presidenza e la vice-presidenza sono assegnate a turno a ciascuna delle due categorie di membri per un anno, rimanendo inteso tuttavia che tale alternanza non impedisce la rielezione in circostanze eccezionali del Presidente o del Vice-Presidente, oppure dell'uno o dell'altro, qualora il Consiglio cosi' decida per mezzo di un voto speciale. 3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice-presidente e' incaricato in sua vece della presidenza. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e del vice presidente, oppure in caso di assenza permanente dell'uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari di queste funzioni tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o tra i rappresentanti dei membri importatori, a seconda dei casi, a titolo provvisorio o permanente.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art8 · fonte su Normattiva