del Consiglio 1. In linea di massima il Consiglio si riunisce semestralmente in sessione ordinaria, nell'anno corrispondente alla campagna agricola della juta. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora decida in tal modo oppure se ha ricevuto una richiesta in tal senso:

  • a)dal Direttore esecutivo, agente di comune accordo con il Presidente del Consiglio; oppure
  • b)da una maggioranza dei membri esportatori ovvero da una maggioranza dei membri importatori: oppure
  • c)da membri che detengono almeno 500 voti. 3. Le sessioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se, dietro invito di un membro, il Consiglio si riunisce altrove membro, il Consigli dell'Organizzazione, tale membro si assumera' le spese supplementari che ne risultano, e concedera' privilegi ed immunita' analoghi a quelli previsti da conferenze internazionali simili. 4. Il Direttore esecutivo annuncia le sessioni ai membri e fa loro pervenire l'ordine del giorno, nonche' la documentazione ivi menzionata, con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in casi di urgenza, per i quali il preavviso sara' di almeno sette giorni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art9 · fonte su Normattiva