[1]1. Per i prodotti qui appresso elencati, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' saranno gradualmente soppressi con il ritmo indicato al paragrafo 2.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]2.
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]3. Il dazio di base da prendere in considerazione per il calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 2 e' quello effettivamente applicato in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti di cui all'allegato IV del protocollo n. 1 alle condizioni stabilite nel suddetto protocollo.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
