[1]1. Per i prodotti qui appresso elencati, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' saranno gradualmente soppressi con il ritmo indicato al paragrafo 2.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]2.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]3. Il dazio di base da prendere in considerazione per il calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 2 e' quello effettivamente applicato in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti di cui all'allegato IV del protocollo n. 1 alle condizioni stabilite nel suddetto protocollo.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art18 · fonte su Normattiva