[1]SEZIONE B Regime applicabile all'importazione in Svezia di taluni prodotti originari della Comunita' Articolo 3 1. I dazi doganali all'importazione in Svezia applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli qui appresso indicati, secondo il ritmo seguente:

[2]Percentuali dei dazi di Calendario base applicabili

[3]Il 1 aprile 1973............... 95 Il 1 gennaio 1974............... 90 Il 1 gennaio 1975............... 80 Il 1 gennaio 1976............... 75 Il 1 gennaio 1977............... 60 Il 1 gennaio 1978............... 40 Il 1 gennaio 1979............... 20 Il 1 gennaio 1980............... 0

[4]2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

[5]-------------------------------------------------------------------

[6]N. della tariffa _ doganale svedese | Designazione delle merci -------------------------------------------------------------------

[7]Ex 73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo; esclusi i prodotti di cui al Trattato CEE: diversi da quelli ricoperti di alluminio, di piombo o di stagno.

[8]Ex 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo; esclusi i prodotti di cui al Trattato CEE: diverse da quelle ricoperte di alluminio, di piombo o di stagno: ricoperte di zinco: di uno spessore inferiore a 3 mm; altre: di uno spessore inferiore a 3 mm ma almeno di 0,9 mm.

[9]Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, esclusi i prodotti di cui al Trattato CEE.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-15;162~protocollo-art3 · fonte su Normattiva