In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli scambi commerciali, tale da compromettere il buon funzionamento dell'accordo, le parti contraenti procedono, in sede di Consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficolta' emerse al fine di mantenere, per quanto possibile, il regolare funzionamento dell'accordo.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art39 · fonte su Normattiva