1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo. 2. La parte contraente, la quale reputi che l'altra parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra parte contraente.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
