1. Quando la Comunita' conclude un accordo di associazione o di cooperazione che ha un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinche' la Comunita' possa prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo. 2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art54 · fonte su Normattiva