La Jugoslavia prende le misure necessarie affinche' gli interessi e qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a titolo dei prestiti concessi in virtu' della cooperazione finanziaria siano esonerati da qualsiasi tassa o prelievo fiscale, imposti dalla Federazione, dalle repubbliche, dalle province autonome o dai comuni.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-2-art9 · fonte su Normattiva