La Jugoslavia prende le misure necessarie affinche' gli interessi e qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a titolo dei prestiti concessi in virtu' della cooperazione finanziaria siano esonerati da qualsiasi tassa o prelievo fiscale, imposti dalla Federazione, dalle repubbliche, dalle province autonome o dai comuni.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
