Gli Stati ACP concedono l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi concessi dalla Comunita' in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della banca di cui agli articoli 101 e 105 della convenzione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
