di misure piu' severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione. Le Parti possono adottare misure piu' rigorose o piu' severe di quelle previste dalla presente Convenzione se esse lo ritengono auspicabile o necessario per prevenire o eliminare il traffico illecito.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art24 · fonte su Normattiva