-deroga ai diritti ed obblighi derivanti da trattati precedenti Le disposizioni della presente Convenzione non derogano ad alcun diritto od obbligo che la Convenzione del 1961, la Convenzione del 1961 cosi' come modificata o la Convenzione del 1971 riconoscono impongono alle Parti alla persente Convenzione.
Testo vigente dal 15 novembre 1990
