[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE europea per la repressione del terrorismo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, tenendo conto che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e quello di raggiungere una maggiore unita' tra i suoi membri; consapevoli della crescente inquietudine causata dall'aumento di atti terroristici; desiderando adottare misure efficaci per assicurare che gli esecutori di tali atti non possano sottrarsi ai procedimenti penali e alla relativa pena; convinti che l'estradizione e' una misura particolarmente efficace al fine di raggiungere tali risultati, hanno convenuto quanto segue:

[2]ARTICOLO 1.

[3]Ai fini dell'estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei seguenti reati verra' considerato come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche:

  • a)un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di un aeromobile, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970;
  • b)un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione di atti illegali compiuti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971;
  • c)un reato grave che comporta un attentato alla vita, alla integrita' fisica o alla liberta' di persone che godono di protezione internazionale, ivi inclusi gli agenti diplomatici;
  • d)un reato che comporta un rapimento, la cattura di un ostaggio o un sequestro arbitrario;
  • e)un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso rappresenti un pericolo per le persone;
  • f)un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati che precedono o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art1 · fonte su Normattiva