Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990
Art. 19 (Convenzione)
- Rinvio La Parte richiesta puo' rinviare l'esecuzione della richiesta se i relativi atti pregiudicherebbero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorita'.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
