Art. 20 (Convenzione)
- Accoglimento parziale o condizionamento della richiesta Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta, valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
