Stato contraente nomina un'Autorita' Centrale, che sara' incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facolta' di nominare piu' di una Autorita' Centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette Autorita'. Qualora uno Stato abbia nominato piu' di una Autorita' Centrale, esso designera' l'Autorita' centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'Autorita' centrale competente nell'ambito di questo Stato.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
