Art. 34 (Convenzione)
- Spese Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini della esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
